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Informazioni su Ing. Franco Puglia

Ingegnere elettronico, imprenditore in pensione, ex dirigente locale di FARE per fermare il declino, oggi free lance e promotore di una politica ALTERNATIVA.

RICHIESTA PUBBLICA DI CHIARIMENTO (DA DIFFONDERE) DESTINATA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO G.CONTE.


Il Dpcm 26 Aprile 2020 descrive all’art. 1, commi a) ed f) le nuove misure restrittive per la protezione dall’epidemia Covid-19 che entreranno in vigore dal 4 maggio 2020, e precisamente:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
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Entrambi i commi fanno riferimento alle condizioni di spostamento individuale delle persone fisiche, e non contengono più, volutamente, la restrizione imposta dal principio dello spostamento “in prossimità” della propria abitazione se determinato da esigenze di attività motoria.
Tuttavia i due commi, che avrebbero dovuto essere meglio integrati in un unico comma, danno adito a possibili interpretazioni discordanti, in particolare da parte delle forze dell’ordine che, come noto, a causa di loro interpretazioni molto restrittive del Dpcm precedente, tutt’ora in vigore, hanno creato scontento tra i cittadini e sanzioni da parte delle forze dell’ordine, spesso immotivate, che rischiano di peggiorare con il nuovo Dpcm.

Per questo motivo credo che la Presidenza del Consiglio debba produrre una circolare chiarificatrice nella quale si espliciti il significato del comma f), ad esempio come qui di seguito suggerito:

“Il nuovo Dpcm intende perseguire il distanziamento sociale non limitando la distanza da casa degli spostamenti individuali, se non nell’ambito regionale, e quindi tiene conto delle differenze territoriali ed ambientali, distinguendo tra territori agricoli e montani, e territori urbani ad alta densità abitativa.

Si vuole qui chiarire che gli spostamenti dei cittadini per attività motoria individuale è consentito dal comma f) del Dpcm 26 Aprile 2020 senza alcuna limitazione territoriale, senza preclusioni sulla distanza dalla propria abitazione, e senza alcuna limitazione sull’impiego di mezzi di trasporto pubblici o privati per recarsi nel territorio in cui intendono esercitare attività sportiva o attività motoria, sempre nel rispetto del distanziamento sociale, e quindi della distanza minima raccomandata di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Ne discende anche che, ove possibile, è auspicabile che i cittadini esercitino tali attività motorie lontano dai centri abitati, dove il distanziamento sociale è automaticamente facilitato.

Chiarisce inoltre che l’attività motoria rientra tra i motivi di salute previsti all’art. 1 comma a) e che in caso di utilizzo di automezzi per il trasporto delle persone, sia per quanto attiene alle finalità previste all’art. 1, comma a), che all’art. 1, comma f), è consentita la presenza di familiari conviventi sul medesimo automezzo.

IL VALORE GIURIDICO DEL DPCM

Il decreto ministeriale non costituisce fonte del diritto autonoma,
bensì veste formale attribuita ad una fonte secondaria (regolamento), emanato da un Ministro nell’ambito della competenza del suo dicastero.
Il potere regolamentare attribuito al Governo è disciplinato dall’art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 che costituisce la fonte attributiva di detto potere, sulla base del sistema delle fonti disciplinato dalla Costituzione, potere che non può essere esercitato in difetto di una specifica attribuzione di rango primario (ossia di legge ordinaria).

I regolamenti emanati nella veste di decreti ministeriali non possono quindi derogare, quanto al contenuto, né alla Costituzione, né alle leggi ordinarie sovraordinate.
Per identico motivo, le norme regolamentari non possono avere ad oggetto incriminazioni penali, stante la riserva assoluta di legge che vige in detta materia (art. 25 della Costituzione).

I regolamenti governativi in senso proprio vengono emanati con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato (obbligatorio ma non vincolante). Essi sono inoltre sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

I regolamenti adottati con decreto ministeriale invece sono emanati
dai singoli ministri e comunicati al Presidente del Consiglio prima dell’entrata in vigore.
Qualora l’organo emanante sia lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, il regolamento viene emanato nella forma di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.). Il decreto ministeriale, quindi, pone norme tecniche di dettaglio, finalizzate all’attuazione di una data norma di legge. Il decreto ministeriale non va confuso con il decreto legislativo, che è invece un atto avente forza di legge emanato dal Governo nel suo insieme a seguito di una legge di delega parlamentare.