IL VALORE GIURIDICO DEL DPCM

Il decreto ministeriale non costituisce fonte del diritto autonoma,
bensì veste formale attribuita ad una fonte secondaria (regolamento), emanato da un Ministro nell’ambito della competenza del suo dicastero.
Il potere regolamentare attribuito al Governo è disciplinato dall’art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 che costituisce la fonte attributiva di detto potere, sulla base del sistema delle fonti disciplinato dalla Costituzione, potere che non può essere esercitato in difetto di una specifica attribuzione di rango primario (ossia di legge ordinaria).

I regolamenti emanati nella veste di decreti ministeriali non possono quindi derogare, quanto al contenuto, né alla Costituzione, né alle leggi ordinarie sovraordinate.
Per identico motivo, le norme regolamentari non possono avere ad oggetto incriminazioni penali, stante la riserva assoluta di legge che vige in detta materia (art. 25 della Costituzione).

I regolamenti governativi in senso proprio vengono emanati con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato (obbligatorio ma non vincolante). Essi sono inoltre sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

I regolamenti adottati con decreto ministeriale invece sono emanati
dai singoli ministri e comunicati al Presidente del Consiglio prima dell’entrata in vigore.
Qualora l’organo emanante sia lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, il regolamento viene emanato nella forma di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.). Il decreto ministeriale, quindi, pone norme tecniche di dettaglio, finalizzate all’attuazione di una data norma di legge. Il decreto ministeriale non va confuso con il decreto legislativo, che è invece un atto avente forza di legge emanato dal Governo nel suo insieme a seguito di una legge di delega parlamentare.

DAL 2019 AL 2020 : SCENARI

 

Soldi

Debito pubblico attuale: 2’443 miliardi
PIL 2019 : 1’757 miliardi
Rapporto debito/PIL: 139%

Perdita PIL 2020: – 10% = 1’580 miliardi
Indebitamento a sostegno economia: +200 miliardi
Nuovo debito pubblico:2’643 miliardi
Rapporto debito/PIL: 167%

In questo calcolo si suppone che i 200 miliardi vengano “assorbiti” per colmare le perdite, ma senza generare nuovo PIL.

Se invece venissero integralmente trasformati in PIL:
PIL 2020: 1’780 miliardi
Nuovo debito pubblico:2’643 miliardi
Rapporto debito/PIL: 148%

In questo caso la crescita del rapporto debito/PIL è meno importante.
Si tratta di un paradosso di questi indicatori assunti come metro di misura della sostenibilità del debito pubblico.
Infatti se il prestito fosse di 1’000 miliardi, e questi soldi venissero integralmente spesi, avremmo:

PIL 2020: 2’580 miliardi
Nuovo debito pubblico:3’443 miliardi
Rapporto debito/PIL: 133%

Come dire che si può vivere a debito, e sarebbe vero, se l’indebitamento fosse illimitato, con prestatori sempre e comunque disponibili. Peccato che non sia così.

Quindi il problema non è in questi numeri, ma in una cosa che non si può quantificare numericamente, chiamata FIDUCIA.
Se gli italiani potessero avere FIDUCIA in se stessi e nella propria struttura pubblica e di governo, potremmo investire tutto il nostro patrimonio privato in spesa pubblica PRODUTTIVA, nella certezza di collocare bene i nostri risparmi e di vederli investiti bene, con un ritorno economico positivo per tutti.

Il nocciolo del problema è tutto qui, anche nei confronti degli Europei.